PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del marchio).

      1. È istituito il marchio «Made in Italy» al fine di identificare le merci la cui produzione è avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.
      2. La titolarità del marchio «Made in Italy» è del Ministero dello sviluppo economico, che ne concede l'uso secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio internazionale.
      3. Il marchio «Made in Italy» è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle leggi vigenti.
      4. Il marchio «Made in Italy» deve essere apposto esclusivamente sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.

Art. 2.
(Requisiti per la richiesta di attribuzione).

      1. La richiesta di attribuzione del marchio «Made in Italy» è presentata dalle imprese interessate al Ministero dello sviluppo economico, unitamente alla documentazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.
      2. La documentazione di cui al comma 1 è corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, di contribuzione fiscale e previdenziale nonché di tutela dell'ambiente e

 

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da un'attestazione che esclude l'impiego di minori nella produzione.

Art. 3.
(Condizioni per la continuazione nel diritto d'uso).

      1. Le imprese che hanno ottenuto l'attribuzione del marchio «Made in Italy» hanno l'obbligo di presentare ogni due anni dalla data di concessione del marchio, a pena di decadenza, la documentazione di cui all'articolo 2.
      2. Il Ministero dello sviluppo economico può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio «Made in Italy».
      3. Il Ministero dello sviluppo economico nel caso rilevi a carico dell'impresa violazioni nell'utilizzazione del marchio «Made in Italy» provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria, inibendo cautelativamente l'uso del marchio.
      4. Nel caso siano giudizialmente accertate gravi violazioni di legge a carico dell'impresa il Ministero dello sviluppo economico revoca il diritto all'uso del marchio «Made in Italy».
      5. Il trasferimento dell'impresa implica la verifica della sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti di cui all'articolo 2, ai fini del trasferimento del diritto all'uso del marchio «Made in Italy».

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio «Made in Italy».
      2. L'uso illecito del marchio «Made in Italy» è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto

 

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legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. La condanna comporta la revoca del diritto all'uso del marchio.
      3. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio «Made in Italy» possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la revoca, decorsi due anni dal provvedimento.
      4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio «Made in Italy» possono farne nuovamente richiesta per lo stesso prodotto decorsi cinque anni dal provvedimento.

Art. 5.
(Pubblicizzazione del marchio).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del commercio internazionale, predispone programmi annuali di pubblicizzazione del marchio «Made in Italy» sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

Art. 6.
(Registrazione del marchio comunitario).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del commercio internazionale, promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

 

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Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.